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Firma elettronica in Svizzera: LSCert e valore giuridico dei contratti

La Legge sulla firma elettronica (LSCert) disciplina la fornitura di servizi di certificazione che permettono di generare firme elettroniche.

LSCert: ciò che la legge disciplina e ciò che lascia alle parti

La Legge sulla firma elettronica (LSCert) disciplina la fornitura di servizi di certificazione che permettono di generare firme elettroniche. Non regola invece l’utilizzo di queste firme nei rapporti contrattuali.

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), insieme all’Ufficio federale di giustizia (UFG), responsabile della LSCert, definisce le regole tecniche e operative dei servizi di certificazione. Tali norme si rivolgono ai prestatori.

I prestatori possono far riconoscere i propri servizi su base volontaria. Il riconoscimento attesta che qualità, affidabilità e sicurezza sono conformi alle norme applicabili.

L’UFCOM non è competente a stabilire quale tipo di firma sia adatto a una determinata situazione. È consigliabile rivolgersi a un consulente giuridico specializzato nel settore interessato; il destinatario della firma può talvolta indicare il tipo richiesto.

Semplice, avanzata, qualificata: tre livelli, tre valori giuridici

Il diritto svizzero distingue tre livelli: firma elettronica semplice (FES), avanzata (FEA) e qualificata (FEQ).

La FEQ rappresenta il livello più elevato. Secondo l’art. 14 cpv. 2bis del Codice delle obbligazioni (CO), essa equivale alla firma manoscritta. Si basa su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore ufficialmente riconosciuto e su una marcatura temporale qualificata.

La FEA non beneficia di questa equivalenza legale. La sua procedura di identificazione del firmatario non è definita dalla legge, ma deve avvenire prima della prima firma. Le procedure variano a seconda del fornitore, ad esempio tramite numero di telefono cellulare.

La FES è il livello meno esigente in termini di sicurezza. Non è assimilata alla firma manoscritta ai sensi dell’art. 14 cpv. 2bis CO.

Livelli di firma elettronica in Svizzera: confronto delle caratteristiche

  • Firma elettronica semplice (FES)Meno esigente, non equivalente alla firma manoscritta, nessuna verifica d’identità obbligatoria per legge
  • Firma elettronica avanzata (FEA)Procedura di identificazione del firmatario non definita dalla legge, ma deve avvenire prima della prima firma; nessuna equivalenza legale con la firma manoscritta
  • Firma elettronica qualificata (FEQ)Equivalente alla firma manoscritta secondo l’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO), si basa su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto e su una marcatura temporale qualificata

Vantaggi e limiti della firma elettronica qualificata (FEQ) in Svizzera

  • VantaggiEquivalente alla firma manoscritta secondo l’articolo 14 cpv. 2bis CO; valore probatorio dinanzi ai tribunali; garantisce l’identità del firmatario e l’autenticità della firma.
  • LimitiNon beneficia del reciproco riconoscimento con l’UE o altri paesi terzi; necessita di un prestatore ufficialmente riconosciuto; procedura di identificazione più rigorosa rispetto agli altri livelli.

Quando un contratto deve essere firmato in forma scritta?

La firma manoscritta o la FEQ è richiesta solo se la legge impone la forma scritta o se le parti hanno convenuto volontariamente di ricorrervi.

Una clausola di forma scritta può coprire l’intero contratto o soltanto le sue modifiche e aggiunte. Se convenuta validamente, produce gli stessi effetti di un requisito legale.

Se la legge impone la forma scritta, l’atto deve essere firmato con una FEQ rilasciata da un prestatore riconosciuto. In caso contrario, è nullo.

In assenza di un requisito legale o convenzionale della forma scritta, una FEA o una FES possono essere sufficienti. La scelta dipende dal rischio di responsabilità e dalle aspettative delle parti.

Contratti a rischio: credito al consumo, locazione, lavoro temporaneo

La FEQ è imposta per i documenti soggetti a prescrizioni legali di forma o esposti a un elevato rischio di responsabilità.

Esempi: contratti di credito al consumo, contratti di locazione di cose e di fondi rustici e la loro disdetta, rapporti di revisione, contratti di lavoro temporaneo.

Lista non esaustiva: per ogni atto, verificare se la forma scritta è imposta dalla legge o concordata tra le parti.

Prestatori riconosciuti e verifica dell’identità

Il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione è volontario. Attesta che i loro servizi rispettano le norme applicabili di qualità, affidabilità e sicurezza.

La LSCert esige una verifica dell’identità del firmatario prima della prima firma qualificata. Un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto la effettua, online o di persona.

L’identità del firmatario e l’autenticità della firma sono garantite. La FEQ ha valore probatorio dinanzi ai tribunali.

Nel novembre 2023, quattro prestatori erano riconosciuti in Svizzera per le firme elettroniche qualificate: Swisscom (Svizzera) SA, QuoVadis Trustlink Schweiz AG, SwissSign AG e l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT).

Prestatori riconosciuti per le firme elettroniche qualificate in Svizzera (novembre 2023)

  1. Swisscom (Svizzera) SARiconosciuto dall’UFCOM
  2. QuoVadis Trustlink Schweiz AGRiconosciuto dall’UFCOM
  3. SwissSign AGRiconosciuto dall’UFCOM
  4. Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT)Riconosciuto dall’UFCOM

Contratti commerciali senza forma imposta: cosa cambia

Per gli accordi e i contratti standard senza forma legale imposta né rischio di responsabilità prevedibile, si utilizza spesso la FEA. Esempi: contratti di vendita e contratti di lavoro semplici.

La FES è adatta agli scambi con bassi requisiti di sicurezza e senza particolare rischio giuridico identificato.

Il criterio determinante rimane la forma. Se la legge impone la forma scritta o se è stata inserita una clausola di forma scritta, solo una FEQ rispetta il requisito.

Prima di scegliere un livello, verificare il contratto stesso — clausole di forma, allegati, addendum —, non solo la prassi del settore.

Riconoscimento internazionale: Svizzera–UE, lo stato attuale

Ad oggi, la Svizzera non ha concluso alcun accordo di reciproco riconoscimento delle firme elettroniche con un paese terzo o con l’Unione europea.

Senza un tale accordo, una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato di diritto estero non equivale a una FEQ svizzera. Viceversa, una FEQ svizzera non equivale a una firma elettronica qualificata all’estero.

Alcuni prestatori riconosciuti in Svizzera forniscono soluzioni legalmente riconosciute in paesi terzi. Da esaminare quando il contratto produce i suoi effetti fuori dalla Svizzera.

Il 29 gennaio 2025, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), insieme al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), di elaborare un mandato di negoziazione con l’Unione europea in vista di un reciproco riconoscimento delle firme elettroniche.

Sviluppi recenti del riconoscimento internazionale delle firme elettroniche in Svizzera

  • 29 gennaio 2025Il Consiglio federale incarica DATEC e DFAE di elaborare un mandato di negoziazione con l’Unione europea per il reciproco riconoscimento delle firme elettroniche.
  • Novembre 2023Quattro prestatori riconosciuti in Svizzera per le firme elettroniche qualificate: Swisscom, QuoVadis, SwissSign e UFIT.

Checklist prima di firmare elettronicamente

Identificare la natura dell’atto e la forma applicabile: la legge impone la forma scritta o le parti l’hanno prevista tramite clausola?

Se si applica la forma scritta, prevedere una FEQ di un prestatore riconosciuto e verificare l’identità del firmatario prima della prima firma. In caso contrario, l’atto è nullo.

Chiedere al destinatario della firma il tipo richiesto, oppure consultare un consulente giuridico specializzato nel settore interessato se il tipo richiesto non è evidente.

Verificare la dimensione internazionale: una FEQ svizzera non è riconosciuta come equivalente all’estero; una soluzione riconosciuta fuori dalla Svizzera potrebbe richiedere un fornitore specifico.

Checklist prima di firmare elettronicamente in Svizzera

  • Identificare la natura dell’atto e la forma applicabileLa legge impone la forma scritta? Le parti hanno convenuto una clausola di forma scritta?
  • Se si applica la forma scritta, utilizzare una FEQ di un prestatore riconosciutoVerificare che il prestatore sia riconosciuto dall’UFCOM; l’atto è nullo senza questo requisito.
  • Verificare l’identità del firmatario prima della prima firmaRequisito della LSCert per le firme qualificate.
  • Chiedere al destinatario il tipo di firma richiestoOppure consultare un consulente giuridico specializzato in caso di incertezza.
  • Verificare la dimensione internazionaleUna FEQ svizzera non è riconosciuta come equivalente all’estero; una soluzione fuori dalla Svizzera potrebbe necessitare di un fornitore specifico.

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